La sezione terza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato da Asmel contro la delibera n. 32 avanzata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, avente ad oggetto: “istruttoria su Asmel società consortile ar.l. come centrale di committenza degli enti locali aderenti”.
“A partire da giugno 2015, la stazione appaltante si è limitata a svolgere funzioni ausiliari adeguandosi a quanto deliberato dal Presidente Cantone – afferma Giovanni Caggiano presidente dell’Asmel – Inoltre su iniziativa delle associazioni dei Comuni e in seguito a una delibera del Comune di Caggiano (che detiene il 51% delle quote associative), nel capitale sociale dell’Asmel non possono partecipare direttamente o indirettamente società private”.
Lo scorso settembre il Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso in appello dell’Asmel, disponendo la sospensione dell’efficacia in attesa del giudizio del TAR, poiché “per valutare se il modello di aggregazione posto in essere sia o meno compatibile con il modello organizzativo legale, è necessario che la legge, che lo contempla e ne disciplini il regime transitorio, sia entrata in vigore.”
“ Senza voler entrare in merito alle motivazioni che hanno spinto il TAR a pronunciare questa sentenza – conclude Caggiano – l’Asmel continuerà il processo di allineamento alla delibera del Presidente dell’ANAC, con cui si potrebbe ipotizzare anche un confronto.”
– Rosanna Raimondo –